TARSU

Ultima modifica 17 gennaio 2019

Che cos'è:
La TARSU è la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Requisiti:
Chi occupa o detiene locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale. Tutti coloro, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, che iniziano o cessano di occupare o detenere locali ed aree scoperte devono presentare rispettivamente "denuncia di iscrizione" o "denuncia di cessazione" indipendentemente dalla iscrizione/cancellazione anagrafica.
La denuncia di iscrizione o di qualsiasi altra variazione (cambio immobile o locali, aumento o diminuzione superficie, voltura intestatario, ecc.) deve essere presentata entro il 20 gennaio dell’anno successivo all’inizio della detenzione o della variazione.
In mancanza di variazioni la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi.

La tassa decorre o cessa dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di detenzione o di cessazione.

Categorie e tariffe
Deliberazione G.C. n. 24 del 06.03.2009

Dove:
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - Ufficio tributi
Piazza Municipio, 3
09040 SAN VITO (CA)
Tel. 070 9927034
Fax: 070 9927971

ORARIO e GIORNI DI APERTURA AL PUBBLICO (Ricevimento al pubblico):
Mattina: dal Lunedì al Venerdì 
Pomeriggio: dalle ore 16,00 alle ore 19,30 (solo il Martedì)

Come:
Il contribuente riceve per posta un avviso bonario di pagamento (RAV) con l’indicazione della superficie, dell’indirizzo dell’immobile tassato e con la ripartizione dell’importo totale in quattro rate bimestrali oppure con il bollettino in un’unica soluzione da pagare entro l’ultima scadenza prevista. Se il contribuente non paga in tutto o in parte entro l’ultima scadenza utile, gli verrà notificata la cartella di pagamento con la ripartizione dell’importo totale o parziale in due rate aumentato delle spese di notifica.

Sanzioni ed interessi
Per l’omessa presentazione della denuncia originaria o di variazione si applica la sanzione del 100% della tassa dovuta. Per l’infedele o l’incompleta denuncia si applica la sanzione del 50% della maggiore tassa dovuta. Le sanzioni indicate sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere in Commissione Tributaria (60 giorni), interviene adesione del contribuente all’avviso di accertamento inviato dal Comune.
Sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura stabilita dalla legge.

Cessazione di occupazione locali
Chi cessa di occupare i locali a qualsiasi uso destinati, deve darne comunicazione all’Ufficio Tributi del Comune mediante apposita denuncia. La cessazione dà diritto al discarico o al rimborso della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa.
Se la denuncia non viene presentata nel corso dell’anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive al rilascio dell’immobile, solo se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali e la tassa sia stata pagata dal subentrante.

Esenzioni (vedere il Regolamento Comunale all’art. 10)

Riduzioni (Vedere il Regolamento Comunale all’art. 11)
È possibile chiedere la riduzione :
- per le abitazioni occupate da una sola persona;
- per gli agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale;
- per i locali non adibiti ad abitazione usati in modo discontinuo/stagionale;
- per alcuni altri casi specifici (vedere il Regolamento Comunale all’art. 11).

Discarico/sgravio
Nel caso in cui l’immobile o l’area siano stati venduti, oppure siano vuoti, inutilizzabili, o inagibili, è possibile chiedere il discarico/sgravio e quindi la cancellazione dai ruoli.

Normativa:
Decreto Legislativo 507/1993
Regolamento TARSU
Decreto Legislativo 22/1997.
Decreti Legislativi 471, 472, 473 del 18/12/1997 (sistema sanzionatorio).
Decreto Legislativo 546/1992 (contenzioso tributario).


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