Capo III - ORGANI DEL COMUNE

Ultima modifica 15 gennaio 2019

Art. 15. - Amministratori comunali
Gli Amministratori comunali, nell’esercizio delle funzioni da loro svolte, improntano il proprio comportamento ad imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel rispetto della separazione fra le funzioni di indirizzo e di controllo proprie degli organi istituzionali e quelle di gestione proprie dei Responsabili dei Servizi.
Gli Amministratori comunali non prendono parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
L’obbligo di astensione non si applica quando la discussione e la votazione riguardino provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti affini fino al quarto grado.

Art. 16 - Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.
La sede del Consiglio è situata nel Palazzo Comunale di San Vito.
Il Consiglio Comunale, anche attraverso le commissioni consiliari, partecipa alla definizione, all’adeguamento e alla verifica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori con le modalità e la periodicità definite dal regolamento del Consiglio Comunale.
Il Consiglio Comunale esercita le potestà ad esso conferite dalle leggi e dallo Statuto nel rispetto dei principi costituzionali. Entro i termini previsti dalla legge, il Consiglio Comunale formula gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso i soggetti gestori di servizi pubblici. Qualora non si proceda entro il predetto termine si intendono confermati gli indirizzi previgenti.
Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di iniziativa previste dallo Statuto della Regione Sarda e favorisce la partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina all'esercizio delle funzioni regionali.
Il Consiglio Comunale può disporre, anche avvalendosi di altre autorità indipendenti, lo svolgimento di indagini amministrative su questioni di interesse locale.
I rapporti tra il Consiglio Comunale, la Giunta e le commissioni consiliari permanenti sono definiti e disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
Il Consiglio Comunale si avvale della collaborazione del revisore dei conti, anche attraverso la richiesta di relazioni specifiche sulla regolarità delle procedure contabili e finanziarie seguite dagli uffici comunali nonché su ogni aspetto dell'attività di vigilanza e controllo attribuita. Il Sindaco dispone l’audizione in Consiglio e/o nella competente commissione consiliare, del revisore dei conti quando sia stata avanzata richiesta motivata da un quinto dei Consiglieri assegnati compreso il Sindaco.

Art. 17 - Consiglieri Comunali
I Consiglieri Comunali rappresentano la comunità locale.
I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa per gli atti di competenza consiliare.
I Consiglieri Comunali possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni. Il regolamento del Consiglio Comunale determina le garanzie per il loro tempestivo svolgimento.
I Consiglieri Comunali hanno il diritto di essere adeguatamente informati dei progetti di deliberazione e delle altre questioni poste all'ordine del giorno del Consiglio e della commissione di cui facciano parte.
Nell’esercizio del loro mandato i Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere, liberamente e gratuitamente, dagli uffici del Comune nonché da enti, istituzioni e dagli altri gestori di servizi pubblici locali, informazioni e copie di atti e documenti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e secondo le modalità stabilite dal regolamento per il diritto di accesso alle informazioni.
Il Comune assicura ai Consiglieri Comunali e ai Gruppi Consiliari le attrezzature, i servizi e i locali necessari all’espletamento delle loro funzioni.
La mancata partecipazione, non giustificata, a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale, comporta la decadenza dalla carica di Consigliere. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina la procedura volta a garantire il diritto dei Consiglieri a far valere le proprie cause giustificative attraverso idoneo contraddittorio. Il Consiglio si pronuncia in merito con apposita deliberazione.

Art. 18 - Presidenza del Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco che rappresenta l'Assemblea elettiva.
Al Presidente sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori, nonché di disciplina delle attività del Consiglio; il Presidente assicura una adeguata informazione ai gruppi consiliari e singolarmente ai Consiglieri Comunali sulle questioni sottoposte al Consiglio.
Per l'assolvimento di tali funzioni, il Presidente può essere coadiuvato da un Ufficio di presidenza.

Art. 19 - Organizzazione del Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale, nel quadro dei principi stabiliti dalla legge e dallo Statuto, gode di autonomia funzionale ed organizzativa.
Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina, in particolare, le modalità per la convocazione del Consiglio e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento stabilisce altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, che in ogni caso non può essere inferiore ad un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono adottate con la maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo che la legge, lo Statuto o il regolamento prescrivano una maggioranza speciale.
I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
Le sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 20 - Commissioni Consiliari
Il regolamento del Consiglio Comunale determina il numero e le competenze delle commissioni consiliari permanenti, nonché le modalità per l’istituzione di commissioni consiliari speciali.
Le commissioni consiliari possono essere dotate di specifico staff di supporto tecnico e sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi consiliari. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia è attribuita alle opposizioni, secondo i criteri stabiliti dal regolamento del Consiglio Comunale.
Le commissioni consiliari, permanenti o speciali, possono svolgere indagini conoscitive su questioni di propria competenza e disporre l'audizione dei Responsabili dei Servizi del Comune, di responsabili dei gestori di servizi pubblici, nonché di rappresentanti di organizzazioni, associazioni ed enti, ed acquisire pareri od osservazioni di esperti, di cittadini e di formazioni sociali.

Art. 21 - Commissione delle Elette
Al fine di promuovere e programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini, può essere istituita la Commissione delle Elette, composta dalle Consigliere facenti parte del Consiglio Comunale.
La commissione formula al Consiglio proposte e osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza con la condizione femminile. A tal fine la commissione, qualora se ne presentasse la necessità, potrà avvalersi del contributo di associazioni di donne, di movimenti rappresentativi delle realtà sociali, culturali, scientifiche, lavorative, sindacali e imprenditoriali nonché di esperte della condizione femminile.
La Giunta Comunale può consultare preventivamente la commissione sugli atti di indirizzo - da proporre al Consiglio Comunale - particolarmente rivolti alla popolazione femminile.
Il regolamento del Consiglio Comunale o altro apposito regolamento disciplina le modalità di funzionamento della commissione.

Art. 22 - Sindaco
Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune e rappresenta l’ente.
Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data della proclamazione degli eletti, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio comunale, in apposita seduta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, secondo le modalità indicate nel regolamento per il funzionamento del consiglio comunale. La discussione sulle linee programmatiche si conclude con votazione palese con la quale il consiglio si esprime in ordine al documento presentato.
Il Sindaco esercita ogni funzione ad esso attribuita dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, ed in particolare:
a) promuove e coordina l’attività della Giunta Comunale, procede alla sua convocazione, senza alcuna formalità, e la presiede determinandone l'ordine del giorno;
b) assume ogni iniziativa ritenuta utile al fine di assicurare il buon andamento dell'Amministrazione Comunale;
c) sovrintende all’espletamento delle funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione;
d) Il sindaco nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici impartendo le necessarie direttive al Segretario Comunale al Direttore Generale, ove nominato, nonché ai Responsabili dei Servizi Comunali;
f) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, istituzioni ed altri gestori di servizi pubblici, secondo gli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale e nel rispetto delle procedure stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale;
g) indice i referendum comunali;
i) esercita le funzioni attribuitegli in qualità di Ufficiale di Governo.

Il Sindaco assume le determinazioni in ordine agli accordi di programma promossi dall’Amministrazione Comunale o in ordine alle richieste pervenute da parte della Regione Sarda, della Provincia di Cagliari, di altri comuni o di altri soggetti pubblici, sulla base degli indirizzi deliberati dagli organi competenti a pronunciarsi in merito all’intervento oggetto dell’accordo di programma.
Il Sindaco può affidare, a Consiglieri Comunali, compiti specifici, delimitandone funzioni e termini.
Il Sindaco può delegare la firma degli atti di propria competenza anche al Segretario, al Direttore Generale e ai Responsabili di Servizio.

Art. 23 - Giunta Comunale
La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori non superiori a sei.
Il Sindaco nomina i componenti della Giunta Comunale, tra cui il Vice Sindaco, scegliendoli fra i consiglieri comunali e/o fra i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge e, assicurando, di norma, la presenza di entrambi i sessi, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Il Vice Sindaco esercita le funzioni vicarie del Sindaco nei casi previsti dalla legge. Il Sindaco può revocare uno o più membri della Giunta Comunale, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
Il Sindaco con proprio decreto, può ripartire tra i singoli assessori, per motivi di funzionalità, le materie di intervento amministrativo e le proprie competenze, incaricando ciascuno di seguire specifici settori organici di attività o di elaborare e attuare specifici progetti, con l’impegno a riferire e a discutere le opportune proposte di intervento, a curare l’esatta esecuzione delle decisioni di giunta e a emanare gli atti amministrativi, anche a rilevanza esterna, che gli siano attribuiti.
La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e nell’amministrazione del Comune e informa la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell’efficienza. Compie tutti gli atti previsti dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.
Le deliberazioni della Giunta Comunale sono valide se interviene almeno la metà dei componenti, arrotondato aritmeticamente, e se sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni sono adottate, di norma, con voto palese.
I componenti esterni della Giunta Comunale hanno il diritto e, se richiesto, il dovere, di partecipare alle sedute del Consiglio e delle sue commissioni senza diritto di voto.
Spetta al Sindaco decidere quali dipendenti oltre al Segretario comunale, debbano partecipare alle sedute. Il Sindaco può, altresì, invitare alle riunioni di Giunta il Revisore dei conti, esperti e consulenti.
La Giunta può regolare con propria deliberazione l’esercizio della propria attività.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione del Sindaco.
Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esecitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l’ordine di anzianità, dato dall’età.

Art. 24 - Attribuzioni ulteriori della Giunta Comunale
La Giunta Comunale, in particolare:
approva il programma annuale e triennale delle assunzioni;
nomina i componenti esterni le commissioni per le selezioni pubbliche e per le selezioni interne;
nomina la delegazione di parte pubblica;
nomina il nucleo di valutazione ed adotta la metodologia per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti;
determina gli indicatori ed i modelli di rilevazione del controllo di gestione;
approva gli studi di fattibilità ed i progetti preliminari delle opere pubbliche al fine della formazione del programma delle opere pubbliche;
approva, nel rispetto della programmazione triennale ed annuale adottata dal Consiglio, i progetti preliminari e definitivi delle opere pubbliche inserite nel programma approvato dal Consiglio comunale;
dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, limitatamente ai beni mobili;
approva l’inventario dei beni di proprietà dell’ente e i suoi aggiornamenti;
dispone l’alienazione di beni mobili e mobili registrati acquisiti al patrimonio disponibile dell’ente;
fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l‘ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;
delimita ed assegna gli spazi per i partecipanti alle consultazioni elettorali e referendarie e costituisce l’ufficio elettorale;
in materia di concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, ivi compresi quelli riferiti alle apposite leggi regionali di riferimento, regolati ai sensi dell’art.12 della legge n.241/90: determina, il quantum dei contributi di assistenza (sulla base di apposite relazioni dell’assistente sociale) e contributi per ragioni socio-economiche, salvo diversa determinazione regolamentare;
delibera in materia di toponomastica stradale;
autorizza la resistenza in giudizio, nei soli casi in cui i procedimenti di giurisdizione riguardano componenti degli organi di governo;
approva atti di indirizzo cui devono conformarsi gli organi burocratici del comune;


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