Capo V - SERVIZI E INTERVENTI PUBBLICI LOCALI
Art. 31 - Servizi pubblici locali e forme di gestione
Il Comune, nell’ambito del sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
L'assunzione di servizi pubblici da parte del Comune è realizzata, sempre che le relative attività non possano essere svolte in regime di concorrenza, attraverso le modalità previste dalla legge ed è finalizzata ad assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità e la qualità delle prestazioni in condizioni di uguaglianza.
La scelta delle forme di gestione è effettuata, con provvedimento motivato, dal Consiglio Comunale, sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica e di efficienza di gestione, avuto riguardo alla natura dei servizi da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.
I rapporti tra Comune e gestore sono regolati da contratti di servizio e, salvo il caso eccezionale dell'esercizio in economia del servizio pubblico, il Comune svolge unicamente attività di indirizzo, di programmazione, di vigilanza e di controllo.
Il Comune sviluppa e intensifica il rapporto con gli altri Enti Locali per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.