Capo V - SERVIZI E INTERVENTI PUBBLICI LOCALI

Ultima modifica 15 gennaio 2019

Art. 31 - Servizi pubblici locali e forme di gestione
Il Comune, nell’ambito del sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
L'assunzione di servizi pubblici da parte del Comune è realizzata, sempre che le relative attività non possano essere svolte in regime di concorrenza, attraverso le modalità previste dalla legge ed è finalizzata ad assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità e la qualità delle prestazioni in condizioni di uguaglianza.
La scelta delle forme di gestione è effettuata, con provvedimento motivato, dal Consiglio Comunale, sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica e di efficienza di gestione, avuto riguardo alla natura dei servizi da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.
I rapporti tra Comune e gestore sono regolati da contratti di servizio e, salvo il caso eccezionale dell'esercizio in economia del servizio pubblico, il Comune svolge unicamente attività di indirizzo, di programmazione, di vigilanza e di controllo.
Il Comune sviluppa e intensifica il rapporto con gli altri Enti Locali per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.


Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot