Capo IV - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Ultima modifica 15 gennaio 2019

Art. 25 - Principi di organizzazione
All’ordinamento degli uffici, dei servizi e del personale comunale, ivi compreso il Segretario, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Il Comune, per l’esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad esso conferiti, provvede alla determinazione della dotazione organica nonché all’organizzazione e alla gestione del personale, nei limiti della propria capacità di bilancio. Assicura, altresì, l’indirizzo, la vigilanza ed il controllo sulle funzioni esercitate dai gestori dei servizi locali.
L’ordinamento degli uffici e dei servizi, improntato a criteri di funzionalità e orientato a perseguire obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, è ispirato ai principi di autonomia, imparzialità, trasparenza e responsabilità.
L’organizzazione del comune, in conformità a quanto stabilito dalla legge, si articola in servizi e uffici, individuati per funzioni omogenee, strumentali e finali di attività.
Il numero dei servizi e le rispettive competenze sono definiti contemperando le esigenze di funzionalità con quelle di economicità, evitando inutili frammentazioni, al fine di garantire una maggiore completezza dei procedimenti affidati e la individuazione delle relative responsabilità.
I servizi rappresentano le strutture di massima dimensione, comprendenti un insieme di attività finalizzate a garantire la gestione degli interventi in un ambito definito di discipline o materie.
Ai servizi sono preposti ratione officii i dipendenti con funzione di direzione e responsabilità appartenenti alla categoria D apicale del CCNL.
Nelle materie soggette a riserva di legge, ovvero, sulla base della legge o nell’ambito dei principi dalla stessa posti, riservate ad atti normativi o amministrativi, l’attività regolamentare e organizzativa dell’ente è esercitata tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale, e comunque in modo tale da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
L’Amministrazione Comunale promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la formazione, la responsabilizzazione dei dipendenti e la valorizzazione delle risorse umane.
L’Amministrazione Comunale favorisce e tutela forme di previdenza ed assistenza in favore dei dipendenti comunali, svolte da associazioni costituite per tali finalità e riconosciute dall’Amministrazione stessa.

Art. 26 - Organizzazione degli uffici e servizi
L’articolazione della struttura comunale è definita dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e secondo gli indirizzi generali indicati dal Consiglio Comunale.
La dotazione organica è determinata per contingenti complessivi delle varie categorie e profili professionali, in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti ed ai programmi dell’Amministrazione.
I compiti sono attribuiti ai servizi in via esclusiva. Quando più compiti siano connessi, possono essere istituiti, anche in via temporanea, uffici con scopi determinati.
Gli incarichi di Responsabili dei Servizi sono conferiti, sulla base di quanto stabilito dal comma 6, dell’articolo precedente, secondo le modalità previste dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dal presente Statuto.
Nei limiti e secondo i criteri e le modalità previsti dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, l’Amministrazione comunale può stipulare contratti a tempo determinato per l’assunzione di Responsabili dei Servizi o dipendenti in possesso di alta specializzazione ovvero, con convenzioni a termine, può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per il perseguimento di obiettivi determinati.
Nei limiti e secondo i criteri e le modalità previsti dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi possono essere costituiti uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta, per coadiuvarli nell’esercizio delle funzioni loro attribuite. Gli uffici sono costituiti da dipendenti comunali ovvero da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.

Art. 27 - Segretario Comunale
Il Segretario comunale, dipendente dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali, è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto tra gli iscritti all’apposito Albo. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del Sindaco, della Giunta, del Consiglio, del Direttore Generale, se nominato, e dei Responsabili di Servizio, in merito alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei Servizi e ne coordina l'attività.
Il Segretario comunale, inoltre:
a) su ogni proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio e alla Giunta, rende l’attestazione esplicita in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
b) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;
c) può presiedere le commissioni di concorso.

Il Segretario riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette al controllo eventuale, presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum, riceve l’atto di dimissioni del Sindaco e la mozione di sfiducia costruttiva, cura la notificazione al Sindaco neo-eletto dell’avvenuta proclamazione alla carica, cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l’avvenuta pubblicazione all’Albo e l’esecutività dei provvedimenti ed atti dell’Ente.

Art. 28 - Direttore Generale
Il Sindaco, previa stipula di convenzione con altri Comuni, le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti, può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato. In tale caso il Direttore Generale provvede anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati. Il Sindaco contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale provvede a disciplinare i rapporti tra Segretario Comunale e Direttore Generale.
Quando non risulti stipulata la convenzione in parola, le funzioni di direzione generale possono essere conferite dal Sindaco, con proprio provvedimento formale, al Segretario Comunale, che le assomma a quelle proprie.
Il Direttore Generale, secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale, con le modalità previste dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e nell’ambito delle funzioni attribuitegli con il provvedimento sindacale di nomina, sovrintende alla gestione degli uffici del Comune al fine di perseguire livelli ottimali di efficacia e di efficienza e, in particolare, è responsabile della predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi, nonché della proposta di piano esecutivo di gestione.

Art. 29 - Responsabili dei Servizi
I Responsabili dei Servizi - in conformità a quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, nonché nell'ambito delle direttive e degli indirizzi politici degli organi del Comune - sono responsabili, in via esclusiva, della gestione dell’attività amministrativa e dei relativi risultati.
I Responsabili dei Servizi perseguono gli obiettivi loro assegnati godendo di autonomia nell'organizzazione degli uffici cui sono preposti e sono direttamente responsabili dell'andamento degli uffici medesimi e della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle risorse economiche, professionali e strumentali ad essi assegnate.
Spettano ai Responsabili di Servizi tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo degli organi di governo comunale o non rientranti tra le funzioni del Segretario Comunale o del Direttore Generale, se nominato.
I Responsabili dei Servizi del Comune promuovono e resistono alle liti, adottando allo scopo apposita determinazione, con la quale assegnano l’incarico al patrocinio dell’Ente. La Giunta può formulare indirizzi di natura generale, o in base a specifiche materie da trattare, rivolti ai Responsabili per dare impulso alla promozione di vertenze giudiziali.
Alle attribuzione ex lege dei Responsabili dei Servizi può derogarsi soltanto espressamente e in forza di specifiche disposizioni legislative.
Sulle proposte di deliberazione, sottoposte ai competenti organi, che non siano meri atti di indirizzo, è espresso il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato.
Il Responsabile del Servizio a cui sono assegnate i compiti di indizione e approvazione dei bandi di selezione del personale, nonché di controllo sull'esecuzione delle operazioni che formano oggetto della selezione medesima, non possono essere conferiti incarichi di presidente di commissione.
I Responsabili dei Servizi costituiscono la Conferenza dei Responsabili, al fine di garantire il coordinamento dell’attività gestionale dell’Ente. La Conferenza è presieduta dal Segretario comunale ovvero dal Direttore generale, se nominato.
La Conferenza assolve all’attività di programmazione, raccordo e coordinamento delle attività di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica di competenza dei diversi servizi, svolge una attività consultiva in ordine ad aspetti funzionali, gestionali ed organizzativi dell'Ente, propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro e definisce le linee di indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale e per la formazione professionale dello stesso.

Art. 30 - Sistema di controllo interno
Il Comune, nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, si dota di strumenti adeguati a svolgere il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, il controllo di gestione, la valutazione dei Responsabili dei Servizi ed il controllo strategico, al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell’azione amministrativa.
L’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di controllo interno, sono disciplinati dal regolamento di contabilità o altro apposito regolamento, e sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione quale risulta dagli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni e integrazioni.


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