Capo I - PRINCIPI GENERALI

Ultima modifica 15 gennaio 2019

Art. 1 - Comune di San Vito
San Vito, Comune d’Europa, rappresenta la comunità di donne e uomini che vivono nel suo territorio, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo e si impegna a tutelare i diritti individuali delle persone così come sanciti dalla Costituzione italiana.
Il Comune di San Vito si impegna a tutelare e valorizzare il patrimonio archeologico, artistico, storico, monumentale e ambientale, a promuovere il dialogo, la cooperazione e la pacifica convivenza tra i popoli, a concorrere insieme allo Stato, alla Regione e alla Provincia allo svolgimento delle funzioni proprie.
Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di San Vito e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica, in data 2 marzo 1984. Nelle cerimonie, nelle pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’ente ad una particolare iniziativa, accompagnato dal Sindaco, o da un suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata. L’uso e la riproduzione di tali simboli è subordinato alla autorizzazione dell’amministrazione comunale.
Il Comune di San Vito esprime il proprio autogoverno con i poteri e nel rispetto della Costituzione repubblicana, delle leggi dello Stato e dello Statuto Comunale, nonché dallo Statuto dei diritti del contribuente, approvato con L. 27/07/2000, n. 212. Allo Statuto Comunale devono conformarsi i regolamenti e tutti gli atti amministrativi adottati dagli organi di governo dell’ente e dalle relative strutture organizzative.
Lo Statuto, nell’ambito dei principi fissati dal Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (che nel proseguo viene indicato col termine “legge”) rappresenta l’atto fondamentale che garantisce e regola l’autonomia normativa e l’ordinamento generale organizzativo del Comune.
Il territorio del Comune è costituito dal Capoluogo di San Vito, dalle frazioni di San Priamo, Tuerra I e Tuerra II, dalle borgate di Brecca e San Salvatore, storicamente riconosciute dalla comunità. I confini territoriali del Comune sono definiti e modificati secondo le norme e le procedure fissate dalla legge.
Il Comune, in attuazione dei principi e dei valori sanciti dalla Costituzione, considera l’intero territorio comunale l’ambito ottimale nel quale trovano piena ed integrale applicazione tutte le disposizioni volte alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla diffusione della lingua e delle tradizioni storico – culturali della “minoranza linguistica storica”, che è parte integrante della più vasta comunità locale.
Gli organi del Comune si riuniscono di norma nella Sede Comunale, per particolari esigenze le riunioni possono tenersi anche in luoghi diversi.
La dislocazione degli uffici e dei servizi è attuata nel rispetto delle esigenze correlate all’attuazione dei principi posti dallo Statuto. 

Art. 2 - Principi programmatici
Il Comune promuove la cooperazione con altri enti locali nell'ambito dei processi di integrazione europea e di interdipendenza internazionale, secondo i principi della Carta Europea delle Autonomie Locali. Il Comune sostiene la partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina e delle formazioni sociali alla costituzione dell'Europa unita ed alla tutela dei diritti di cittadinanza europea.
L’azione amministrativa, improntata al rispetto del principio di sussidiarietà, è svolta secondo criteri di trasparenza, imparzialità, efficienza, rapidità e semplicità nelle procedure per soddisfare le esigenze della collettività e dei clienti dei servizi, nell’assoluta distinzione dei compiti degli organi e degli uffici e attribuendo le responsabilità pubbliche alle strutture territorialmente e funzionalmente più vicine ai cittadini.
Il Comune assicura la più ampia partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina, singoli o associati, all'amministrazione locale ed al procedimento amministrativo e garantisce l'accesso alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge di riferimento.
Il Comune promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità locale, il diritto al lavoro e l'accrescimento delle capacità professionali, con particolare riferimento alla condizione giovanile e femminile.
Il Comune riconosce il ruolo sociale degli anziani, ne valorizza l'esperienza, ne tutela i diritti e gli interessi.
Il Comune favorisce la partecipazione civica dei giovani, anche minorenni, ne valorizza l'associazionismo e concorre a promuoverne la crescita culturale, sociale e professionale.
Il Comune tutela i diritti delle bambine e dei bambini; ne promuove in particolare il diritto alla salute, alla socializzazione, allo studio ed alla formazione nella famiglia, nella scuola e nelle realtà sociali dove si sviluppa la loro personalità. A tal fine può essere istituito un garante nominato dal Sindaco per la tutela di tali diritti, le cui competenze e modalità di funzionamento sono disciplinate con regolamento.
Il Comune può promuovere l'istituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi al fine di favorire la loro partecipazione alla vita della comunità locale. L'istituzione, le competenze e le modalità di funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono disciplinate da apposito regolamento.
Il Comune, nel quadro degli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale, esplica il proprio ruolo nell'ambito della programmazione sanitaria e socio sanitaria nonché nella verifica dei risultati conseguiti dalle ASL territoriali e ospedaliere e dai Direttori Generali delle stesse secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
Il Comune garantisce il pieno rispetto dei diritti dei disabili, anche mediante l’attivazione di idonei organismi incaricati di svolgere un ruolo propositivo nei confronti del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale in occasione dell'elaborazione e dell'adozione degli atti deliberativi inerenti alle problematiche del settore.
Il Comune indirizza le scelte urbanistiche alla riqualificazione del tessuto urbano, salvaguardando il paesaggio, le caratteristiche naturali del territorio, l'esigenza pubblica a disporre di sufficienti parchi, giardini e spazi verdi oltre che di aiuole ed alberature stradali ed il patrimonio archeologico, artistico e monumentale. Protegge e valorizza il territorio agricolo. Tutela gli animali e favorisce le condizioni di coesistenza fra le diverse specie viventi.

Art. 3 - Albo pretorio
Nel palazzo civico apposito spazio è destinato dal Sindaco ad "Albo Pretorio" , per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. La pubblicazione deve garantire in modo particolare, l’accessibilità e la facilità di lettura. Il Segretario cura l’affissione avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Art. 4 - Azioni positive per la realizzazione della parità tra i sessi
Il Comune garantisce e promuove le pari opportunità, rimuovendo gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica delle donne nell'Amministrazione e nella comunità.
Per il perseguimento degli obiettivi indicati nel precedente comma - anche sulla base dei principi di legge - il Comune adotta appositi piani di azioni positive.

Art. 5 - Principio della pari opportunità in tema di nomine
Nei casi in cui gli organi del Comune debbano nominare o designare, ciascuno secondo le proprie competenze, rappresentanti in enti, istituzioni, ovvero in altri organismi gestori di servizi pubblici, fra i nominati è garantita, di norma, la presenza di uomini e di donne.


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